Nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, gli attori del mercato dell'arte devono concentrarsi su Il concetto di persona politicamente esposta (PPE abbreviato). Le transazioni effettuate con l'assistenza di queste persone richiedono un vigilanza particolare poiché i rischi di riciclaggio di denaro dovuti alla loro esposizione alla corruzione sono considerati più elevati. Secondo la definizione ufficiale, una persona politicamente esposta si riferisce a individuo che esegue una funzione alto rango politico, giudiziario o amministrativo in relazione a uno Stato (francese o straniero) o con un'organizzazione internazionale.
Per essere considerato un DPI, l'individuo deve svolgere la propria funzione presso livello nazionale e corrispondono al Elenco delle funzioni che conferiscono la qualità dei DPI. Questa qualifica appartiene ugualmente i familiari stretti di queste persone e qualsiasi persona nota per essere associata ad esse nell'ambito degli affari. Si noti che una persona che cessa di svolgere le proprie funzioni rimane considerata un PEP per l'anno successivo. Le linee guida antiriciclaggio richiedono ai professionisti dell'arte di individuare eventuali persone politicamente esposte e di applicare ulteriori misure di due diligence per gestirla rischi posti da questa persona. Queste misure di vigilanza aggiuntive richiedono l'istituzione di una procedura. Speciale KYC Durante il quale Tre punti deve essere osservato:
- Solo una persona in azienda (direttore, manager...) può decidere di avviare o proseguire un rapporto commerciale con una persona politicamente esposta. Pertanto, un impiegato della galleria non sarà in grado di completare la transazione.
- LL'origine del patrimonio e i fondi coinvolti nella transazione devono essere Conosciuto.
- Al professionista viene chiesto di rafforzare il suo misure di vigilanza, ad esempio tramite una raccolta di informazioni utili per valutare i rischi durante il caso, ma anche prima e dopo.
Applicato all'argomento, devi essere vigile monitorando costantemente i tuoi clienti per assicurarti di sapere se si tratta di DPI. Infine, i professionisti del settore artistico non devono solo guardare quando entrano in una relazione, ma anche dopo la transazione. In effetti, un cliente abituale (chiamato rapporto commerciale) può diventare un DPI senza necessariamente informarti. Pertanto, le normative antiriciclaggio richiedono di Aggiorna le tue informazioni KYC per ogni nuova transazione. Procedendo in questo modo, ti assicuri che non dispongono di informazioni obsolete.
Per identificare una persona politicamente esposta, il modo più semplice è sollecitare.
In alcuni casi (come il cognome o la popolarità) l'evidenza della situazione ti solleva dalle domande. Altrimenti, state tranquilli: i vostri clienti sono abituati a rispondere a queste domande. Le organizzazioni bancarie hanno standardizzato la procedura KYC diversi anni fa, rendendo Domanda sui PPE molto facile da porre. Altre domande (come l'identificazione delle persone elencate nel congelamento dei beni) potrebbero essere più complesse. D'altra parte, la facilità di interrogatorio non esonera l'applicazione di misure di dovuta diligenza. Al fine di garantire la conformità, prendere in considerazione la formazione antiriciclaggio
Infine, se non hai il coraggio di fare questa domanda, sappi che Eunomart offre l'identificazione automatica delle persone che esercitano o hanno esercitato una funzione pubblica di alto livello solo mediante il nome e il nome. Semplicità, velocità e affidabilità!
Per informazioni:
L'articolo R561-18 CMF definisce una persona politicamente esposta una persona che esercita o ha svolto una delle seguenti funzioni:
«I. — Per l'applicazione del paragrafo 1 dell'articolo PAGG. 561-10, una persona esposta a rischi particolari a causa delle sue funzioni è una persona che svolge o ha cessato di svolgere una delle seguenti funzioni da meno di un anno:
1° Capo di Stato, Capo di Governo, membro di un governo nazionale o della Commissione europea;
2° Membro di un'assemblea parlamentare nazionale o del Parlamento europeo, membro dell'organo direttivo di un partito o gruppo politico soggetto alle disposizioni della Legge n. 88-227 dell'11 marzo 1988 o di un partito o gruppo politico straniero;
3° Membro di una corte suprema, di una corte costituzionale o di un'altra alta corte le cui decisioni non sono, salvo circostanze eccezionali, soggette a ricorso;
4° Membro di una corte dei conti;
5° Direttore o membro dell'organo direttivo di una banca centrale;
6° Ambasciatore o incaricato d'affari;
7° Ufficiale generale o alto ufficiale al comando di un esercito;
8° Membro di un organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di una società pubblica;
9° Direttore, vicedirettore, membri del consiglio di un'organizzazione internazionale creata da un trattato o persona che occupa una posizione equivalente al suo interno.
Le organizzazioni internazionali accreditate sul territorio nazionale stabiliscono e aggiornano, ciascuna a modo suo, l'elenco delle funzioni di cui al punto 9°.
Un'ordinanza del ministro responsabile dell'economia stabilisce l'elenco delle funzioni a cui corrispondono quelle sopra elencate a livello nazionale.
II. — Sono considerate persone considerate membri diretti della famiglia delle persone menzionate al punto I:
1° Il coniuge o il partner noto;
2° Il partner vincolato da un patto di solidarietà civile o da un contratto di società registrato secondo il diritto straniero;
3° I figli, nonché il loro coniuge, il loro partner vincolato da un patto di solidarietà civile o da un contratto di unione registrato secondo una legge straniera;
4° Ascendenti di primo grado.
III. — Sono considerate persone strettamente associate alle persone di cui al punto I:
1° Le persone fisiche che, insieme alla persona di cui al punto I, sono i titolari effettivi di una persona giuridica, di un investimento collettivo, di un trust o di un istituto giuridico analogo ai sensi del diritto estero;
2° Le persone fisiche che sono gli unici titolari effettivi di una persona giuridica, di un investimento collettivo, di un trust o di un istituto giuridico analogo ai sensi del diritto estero notoriamente costituito a beneficio della persona menzionata al punto I;
3° Qualsiasi persona fisica nota per avere stretti rapporti d'affari con la persona menzionata in I.»